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Legge 01/08/2002 n. 166

-Il testo dell'art. 22 della Legge 20 maggio 1991, n. 158 recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative è il seguente: "Art. 22 (Occupazioni d'urgenza)

1. Per le occupazioni d'urgenza in corso, la scadenza del termine, di cui al secondo comma dell'art. 20 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865, da ultimo prorogata dall'art. 14, comma 2, del Decreto-Legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 febbraio 1988, n. 47, è ulteriormente prorogata di due anni".

Art. 4. (Disposizioni in materia di occupazioni di urgenza)

1. Le proroghe dei termini di scadenza delle occupazioni di urgenza stabilite dall'articolo 5 della Legge 29 luglio 1980, n. 385, dall'articolo 1, comma 5bis, del Decreto-Legge 22 dicembre 1984, n. 901, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1º marzo 1985, n. 42, dall'articolo 6 della Legge 18 aprile 1984, n. 80, dall'articolo 1 del Decreto-Legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 aprile 1986, n. 119, dall'articolo 14, comma 2, del Decreto-Legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 febbraio 1988, n. 47, dall'articolo 1 del Decreto-Legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 gennaio 1988, n. 12, dall'articolo 22 della Legge 20 maggio 1991, n. 158, coordinate tra loro nelle scadenze, si intendono, con effetto retroattivo, riferite anche ai procedimenti espropriativi in corso alle scadenze previste dalle singole leggi e si intendono efficaci anche in assenza di atti dichiarativi delle amministrazioni pro cedenti.

1. All'articolo 58, comma 1, numero 62), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono aggiunte, in fine, le parole: "limitatamente alle norme riguardanti l'espropriazione".

2. Le disposizioni del citato testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del medesimo Decreto, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.

3. Il termine di entrata in vigore del citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2002.

4. Entro il termine del 31 dicembre 2002, il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi volti ad introdurre nel citato testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, senza oneri per il bilancio dello Stato, le modifiche ed integrazioni necessarie ad assicurare il coordinamento e l'adeguamento delle disposizioni normative e regolamentari in esso contenute alla normativa in materia di realizzazione delle infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge 21 dicembre 2001, n. 443, nonchè a garantire la massima rapidità delle relative procedure e ad agevolare le procedure di immissione nel possesso.

5. All'articolo 59, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti: "b-bis) il laboratorio dell'Istituto sperimentale di rete ferroviaria italiana spa; b-ter) il Centro sperimentale dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) di Cesano (Roma), autorizzando lo stesso ad effettuare prove di crash test per le barriere metalliche". Note all'art. 5:

-Il testo vigente dell'art. 58, comma 1, numero 62), del citato Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 ,come modificato dalla Legge qui pubblicata, è il seguente: "62) gli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150; limitatamente alle norme riguardanti l'espropriazione".

-Il testo dell'art. 1, comma 1 della Legge 21 dicembre 2001, n. 443 recante delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive è il seguente: "1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, individua le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese. L'individuazione è operata, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a mezzo di un programma, formulato su proposta dei Ministri competenti, sentite le regioni interessate, ovvero su proposta delle regioni, sentiti i Ministri competenti, e inserito nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con indicazione degli stanziamenti necessari per la loro realizzazione. Nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui al presente comma il Governo procede secondo finalità di riequilibrio socioeconomico fra le aree del territorio nazionale. Il programma tiene conto del Piano generale dei trasporti. L'inserimento nel programma di infrastrutture strategiche non comprese nel Piano generale dei trasporti costituisce automatica integrazione dello stesso. Il Governo indica nel disegno di Legge finanziaria ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera i-ter, della Legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le risorse necessarie, che integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili. In sede di prima applicazione della presente Legge il programma è approvato dal CIPE entro il 31 dicembre 2001".

-Il testo vigente dell'art. 59, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A), come modificato dalla Legge qui pubblicata, è il seguente: "1. Agli effetti del presente testo unico sono considerati laboratori ufficiali

a) i laboratori degli istituti universitari dei politecnici e delle facoltà di ingegneria e delle facoltà o istituti universitari di architettura

b) il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi ed esperienze dei servizi antincendi e di protezione civile (Roma); b-bis) il laboratorio dell'Istituto sperimentale di rete ferroviaria italiana spa; b-ter) il Centro sperimentale dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) di Cesano (Roma), autorizzando lo stesso ad effettuare prove di crash test per le barriere metalliche.

2. Il Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, può autorizzare con proprio Decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare prove su materiali da costruzione, comprese quelle geotecniche su terreni e rocce.

3. L'attività dei laboratori, ai fini del presente capo, è servizio di pubblica utilità".

1. Nei trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento attuativo del Registro italiano dighe (RID) di cui all'articolo 91 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, i concessionari delle dighe di cui all'articolo 1 del Decreto-Legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono tenuti ad iscriversi al RID e a corrispondere al medesimo un contributo annuo per le attività di vigilanza e controllo svolte dallo stesso. Nel caso in cui i soggetti concessionari di cui al primo periodo non ottemperino nei termini prescritti all'obbligo d'iscrizione al RID e al versamento del contributo, nei loro confronti è applicata una sanzione amministrativa pari a cinque volte il contributo in questione. Se non ottemperano alla iscrizione e contestualmente al versamento del contributo e della sanzione, decadono dalla concessione. Per le altre attività che il RID è tenuto ad espletare nelle fasi di progettazione e costruzione delle predette dighe, è stabilito altresì, a carico dei richiedenti, un diritto di istruttoria.

2. Con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla disciplina dei criteri di determinazione del contributo e del diritto previsti al comma 1, nonchè delle modalità di riscossione degli stessi, nel rispetto del principio di copertura dei costi sostenuti dal RID.

3. Con il Decreto di cui al comma 2, in sede di prima applicazione della presente Legge, l'ammontare del contributo e del diritto di cui al comma 1 è commisurato in modo da assicurare la copertura delle spese di funzionamento del RID nonchè una quota aggiuntiva da destinare ad investimenti e potenziamento, nella misura compresa tra il 50 e il 70 per cento dei costi di funzionamento.

4. Il presente articolo si applica anche ai soggetti intestatari a qualunque titolo di condotte forzate con dighe a monte. Note all'art. 6:

- Il testo dell'art. 91 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59 è il seguente: "Art. 91 (Registro italiano dighe - RID).

1. Ai sensi dell'art. 3, lettera d) della Legge 15 marzo 1997, n. 59, il Servizio nazionale dighe è soppresso quale Servizio tecnico nazionale e trasformato in Registro italiano dighe - RID, che provvede, ai fini della tutela della pubblica incolumità, all'approvazione tecnica dei progetti ed alla vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo spettanti ai concessionari sulle dighe di ritenuta aventi le caratteristiche indicate all'art. 1, comma 1, del Decreto-Legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito con modificazioni dalla Legge 21 ottobre 1994, n. 584.

2. Le regioni e le province autonome possono delegare al RID l'approvazione tecnica dei progetti delle dighe di loro competenza e richiedere altresì consulenza ed assistenza anche relativamente ad altre opere tecnicamente assimilabili alle dighe, per lo svolgimento dei compiti ad esse assegnati.

3. Con specifico provvedimento da adottarsi su proposta del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono definiti l'organizzazione, anche territoriale, del RID, i suoi compiti e la composizione dei suoi organi, all'interno dei quali dovrà prevedersi adeguata rappresentanza regionale".

- Il testo dell'art. 1 del Decreto-Legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito con modificazioni dalla Legge 21 ottobre 1994, n. 584 recante Misure urgenti in materia di dighe è il seguente: "Art. 1.

1. La realizzazione di opere di sbarramento, dighe di ritenuta o traverse, che superano i 15 metri di altezza o che determinano un volume d'invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi, di seguito denominate dighe, è soggetta, ai fini della tutela della pubblica incolumità, in particolare delle popolazioni e dei territori a valle delle opere stesse, all'approvazione tecnica del progetto da parte del Servizio nazionale dighe. L'approvazione viene rilasciata nel caso di conformità del progetto alla normativa vigente in materia di progettazione, costruzione ed esercizio di dighe. L'approvazione interviene entro 180 giorni dalla presentazione della domanda e dall'acquisizione di tutta la documentazione prescritta. Il provvedimento può essere emanato nella forma dell'approvazione condizionata all'osservanza di determinate prescrizioni; in tal caso è fissato un termine per l'attuazione delle prescrizioni secondo la natura e la complessità delle medesime. Sono, in ogni caso, fatti salvi i controlli successivi riguardanti l'osservanza delle prescrizioni medesime. Sono escluse tutte le opere di sbarramento che determinano invasi adibiti esclusivamente a deposito o decantazione o lavaggio di residui industriali, che restano di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Ai fini della sottoposizione alla valutazione di impatto ambientale, restano fermi i limiti di cui all'art. 2 della Legge 9 gennaio 1991, n. 9. (omissis).

 

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